1. L'acquirente puo' fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest'ultimo non adempira' i suoi obblighi nei termini cosi' stabiliti, l'acquirente non puo', prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, l'acquirente non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardi nell'esecuzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art47 · fonte su Normattiva