1. Il venditore puo' fissare all'acquirente un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempira' ai suoi obblighi nel termine cosi' fissato, il venditore non puo', prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia il venditore non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardo nell'esecuzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art63 · fonte su Normattiva