1. L'acquirente puo' esigere dal venditore l'adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza. 2. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non puo' esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformita' costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformita', effettuata ai sensi dell'articolo 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia. 3. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente puo' esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformita', a meno che cio' non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformita', effettuata ai sensi dell'articolo 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art46 · fonte su Normattiva