allorche' l'acquirente tarda a prendere consegna delle merci o non ne paga il prezzo, mentre il pagamento del prezzo e la consegna devono essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo possesso o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. Sara' autorizzato a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art85 · fonte su Normattiva