1. Se il venditore e' tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull'ammontare di detto prezzo a partire dal giorno del pagamento. 2. L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse:
- a)quando deve restituirle tutte o in parte; o
- b)quando e' nell'impossibilita' di restituire tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o in parte in uno stato pressoche' identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
