1. Se il venditore e' tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull'ammontare di detto prezzo a partire dal giorno del pagamento. 2. L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse:

  • a)quando deve restituirle tutte o in parte; o
  • b)quando e' nell'impossibilita' di restituire tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o in parte in uno stato pressoche' identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art84 · fonte su Normattiva