1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitisi fra di loro. 2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, e' largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art9 · fonte su Normattiva