1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione. 2. Se il paragrafo precedente non e' applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualita' dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato. 3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o cio' che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovra' tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art8 · fonte su Normattiva