• 1)La presente Convenzione sara' aperta alla firma alla seduta di chiusura della Conferenza diplomatica sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e rimarra' aperta alla firma per tutti gli Stati a Berna fino al 31 dicembre 1984.
  • 2)La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
  • 3)La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a decorrere dalla data alla quale sara' aperta la firma.
  • 4)Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo svizzero.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art22 · fonte su Normattiva