1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed a quella della Comunita' economica europea. Fino alla data della sua entrata in vigore, sara' anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato invitato a sottoscriverla dal Comitato dei Ministri. La Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, fra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo. 3. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario o della Comunita' economica europea, che successivamente esprimeranno il proprio consenso ad essere ad essa vincolati, il primo del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art19 · fonte su Normattiva