La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale gia' concluso o da concludersi che contenga disposizioni di diritto materiale relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, a condizione che il rappresentato, il terzo o, nel caso previsto dal par. 2 dell'art. 2, l'intermediario e il terzo abbiano il loro domicilio in uno Stato parte a tale accordo.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
