La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale gia' concluso o da concludersi che contenga disposizioni di diritto materiale relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, a condizione che il rappresentato, il terzo o, nel caso previsto dal par. 2 dell'art. 2, l'intermediario e il terzo abbiano il loro domicilio in uno Stato parte a tale accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art23 · fonte su Normattiva