Quando uno Stato contraente ha un sistema di governo in virtu' del quale il potere esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra autorita' centrale e altre autorita' di tale Stato, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione della Convenzione o l'adesione a quest'ultima, o la dichiarazione fatta in virtu' dell'art. 24, non comporteranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in tale Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art25 · fonte su Normattiva