• 1)Qualsiasi Stato contraente che comprende 2 o piu' unita' territoriali nelle quali le materie disciplinate dalla presente Convenzione siano regolate da ordinamenti giuridici diversi, potra', all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applichera' a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o a piu' unita' e potra' in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione sostituendola con una nuova dichiarazione.
  • 2)Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e dovranno specificare le unita' territoriali alle quali si applica la Convenzione.
  • 3)Se, in virtu' della dichiarazione fatta in conformita' al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o piu' unita' territoriali in uno Stato contraente, ma non a tutte, e se il domicilio di una parte si trova in tale Stato, ai fini della presente Convenzione, si considerera' che il domicilio non si trovi in uno Stato contraente, a meno che non sia situato in un'unita' territoriale alla quale si applica la Convenzione.
  • 4)Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del par. 1 del presente articolo, la Convenzione si applichera' all'insieme del territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art24 · fonte su Normattiva