• 1)La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica e di accettazione, di approvazione o di adesione.
  • 2)Quando uno Stato ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore per quanto riguarda tale Stato il primo giorno del mese Successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art33 · fonte su Normattiva