1. - Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Liechtenstein non raggiunga il dieci per cento della rendita ordinaria completa, a detto cittadino italiano verra' corrisposta, in luogo della suddetta rendita parziale, una indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Al cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Liechtenstein e che lascia definitivamente il territorio del Liechtenstein, viene ugualmente corrisposta detta indennita'. Gli interessati possono rinunciare al pagamento di tale indennita' e chiedere che la stessa venga trasferita alle assicurazioni sociali italiane le quali corrisponderanno loro, al suo posto, una rendita vitalizia equivalente. 2. - Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dall'assicurazione del Liechtenstein ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione del Liechtenstein in virtu' dei contributi precedentemente versati.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
