I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della legislazione del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein, e se immediatamente prima del mese a partire dal quale domandano la rendita vi abbiano risieduto ininterrottamente per 10 anni, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per 5 anni quando si tratta di una rendita di invalidita' o di superstiti o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art10 · fonte su Normattiva