1. - I cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita' del Liechtenstein se al verificarsi dell'evento assicurato sono stati versati a tale assicurazione contributi per almeno 5 anni interi. 2. - I cittadini italiani possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione previsti dall'assicurazione invalidita' del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita' abbiano pagato i contributi all'assicurazione del Liechtenstein almeno per 5 anni interi. 3. - Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attivita' lucrativa hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita' abbiano risieduto nel Liechtenstein ininterrottamente durante almeno 5 anni. I figli minorenni di cittadini italiani residenti nel Liechtenstein possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione, sussistendo i requisiti di legge, a condizione che il padre o la madre al verificarsi dell'invalidita' abbia pagato i contributi all'assicurazione invalidita' per almeno 5 anni oppure abbia risieduto nel Liechtenstein per 5 anni interi.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
