1. - Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. 2. - Le Autorita' competenti si danno reciprocamente comunicazione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente Convenzione nonche' delle disposizioni che modifichino o completino la loro legislazione, in conseguenza dell'applicazione della Convenzione. 3. - Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione possono essere istituiti organismi di collegamento che saranno indicati nell'accordo di applicazione.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
