1. - I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione, di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione puo', ove occorra, far proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi. 2. - La Commissione mista sara' composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. - La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Liechtenstein. 4. - La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art26 · fonte su Normattiva