1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18. 2. La detta Commissione potra' egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
