Fatta riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, le persone elencate all'articolo 3, che a norma delle legislazioni di cui all'articolo 2 hanno diritto a prestazioni, ottengono tali prestazioni integralmente e senza limitazioni finche' risiedono nel territorio di uno dei due Stati contraenti. Con la stessa riserva le prestazioni elencate vengono concesse da uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente ed ai loro superstiti residenti in un terzo Stato, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai propri cittadini ed ai loro superstiti che sono residenti in tale terzo Stato.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art5 · fonte su Normattiva