1. - La legislazione applicabile e' di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attivita' determinante ai fini dell'assicurazione. 2. - Nei casi in cui, per le attivita' esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, sia applicabile, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, la legislazione delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla quota di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
