1.- Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica: - in Italia alle materie disciplinate dalla legislazione relativa:
- a)all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;
- b)alle prestazioni familiari; - nel Liechtenstein alle materie disciplinate dalla legislazione relativa:
- a)all'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti;
- b)all'assicurazione di invalidita';
- c)alle prestazioni familiari. 2. - La presente Convenzione si applica anche alle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti che codificano, modificano, o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo. Essa si applichera' ugualmente alle materie disciplinate:
- a)dalle leggi e dai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreche' un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
- b)dalle leggi e dai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di persone, sempreche' non vi sia al riguardo opposizione dalla Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte, entro tre mesi dalla ricezione di tali atti.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
