1.- Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica: - in Italia alle materie disciplinate dalla legislazione relativa:

  • a)all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;
  • b)alle prestazioni familiari; - nel Liechtenstein alle materie disciplinate dalla legislazione relativa:
  • a)all'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti;
  • b)all'assicurazione di invalidita';
  • c)alle prestazioni familiari. 2. - La presente Convenzione si applica anche alle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti che codificano, modificano, o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo. Essa si applichera' ugualmente alle materie disciplinate:
  • a)dalle leggi e dai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreche' un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
  • b)dalle leggi e dai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di persone, sempreche' non vi sia al riguardo opposizione dalla Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte, entro tre mesi dalla ricezione di tali atti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art2 · fonte su Normattiva