[1]- Firma, ratifica ed entrata in vigore

[2]1 La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. 2 La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente. 4 Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art21 · fonte su Normattiva