[1]- Stati non membri e Comunita' europea

[2]1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunita' europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimita' dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.

[3]2 Per ogni Stato aderente o per la Comunita' europea, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art22 · fonte su Normattiva