Art. 1 — Parte di provvedimento in formato grafico
[1]Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
[2]Istanbul, 11 maggio 2011 www.coe.int/conventionviolence
[3]The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.
[4]Preambolo
[5]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007); Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parita' tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti; Tenendo conto della sempre piu' ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne; Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (2006); Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977); Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica; Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto e' un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne; Riconoscendo che la violenza contro le donne e' una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresi' che la violenza contro le donne e' uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parita' tra i sessi; Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica; Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, Hanno convenuto quanto segue:
[6]Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione
[7]1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di: a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parita' tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere e assistere le organizzazioni e autorita' incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. 2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.
Testo vigente dal 1 luglio 2013
