[1]Articolo 22 - Servizi di supporto specializzati

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art22 · fonte su Normattiva