[1]Articolo 26 - Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'eta' dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art26 · fonte su Normattiva