[1]Articolo 21 - Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

[2]Le Parti vigilano affinche' le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art21 · fonte su Normattiva