[1]Articolo 21 - Assistenza in materia di denunce individuali/collettive
[2]Le Parti vigilano affinche' le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.
Testo vigente dal 1 luglio 2013
