[1]Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali

[2]Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilita', in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorita' competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art28 · fonte su Normattiva