[1]Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati
[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.
Testo vigente dal 1 luglio 2013
