[1]Articolo 33 - Violenza psicologica

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrita' psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art33 · fonte su Normattiva