[1]Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

[2]1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art31 · fonte su Normattiva