[1]Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking)
[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumita'.
Testo vigente dal 1 luglio 2013
