[1]Articolo 41 - Favoreggiamento o complicita' e tentativo

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicita' intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art41 · fonte su Normattiva