[1]Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita'. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della liberta' e che possono comportare l'estradizione. 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali: - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata; - la privazione della patria podesta', se l'interesse superiore del bambino, che puo' comprendere la sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun altro modo.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art45 · fonte su Normattiva