[1]- Sanzioni penali contro le persone fisiche

[2]1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravita' dei reati. Tali sanzioni includono misure privative della liberta' che possono dar luogo a estradizione, in base a quanto definito dalla legislazione nazionale.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art22 · fonte su Normattiva