[1]Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorita' competenti di valutare il rischio di letalita', la gravita' della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art51 · fonte su Normattiva