[1]Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorita' competenti si vedano riconosciuta la facolta' di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtu' del presente articolo devono dare priorita' alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art52 · fonte su Normattiva