[1]-- Meccanismi per il coordinamento nazionale

[2]1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale. 2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio. 3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo. 4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali. 5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilita' degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;94~traduzione-non-ufficiale-art4 · fonte su Normattiva