[1]Articolo 58 - Prescrizione

[2]Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravita' del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore eta'.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art58 · fonte su Normattiva