[1]Articolo 73 - Effetti della Convenzione

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti gia' in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti piu' favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art73 · fonte su Normattiva