[1]Articolo 73 - Effetti della Convenzione
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti gia' in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti piu' favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.
Testo vigente dal 1 luglio 2013
