[1]Articolo 74 - Composizione delle controversie
[2]1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.
Testo vigente dal 1 luglio 2013
