[1]Articolo 76 - Adesione alla Convenzione

[2]1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, puo' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri. 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art76 · fonte su Normattiva