[1]Articolo 77 - Applicazione territoriale

[2]1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potra' indicare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte potra', in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art77 · fonte su Normattiva