[1]Articolo 9 - Organizzazioni non governative e societa' civile

[2]Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della societa' civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art9 · fonte su Normattiva