Lo Stato richiedente e' il solo competente a giudicare, tenuto conto delle informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art15 · fonte su Normattiva