Una pena inflitta nello Stato richiedente non sara eseguita nello Stato richiesto salvo che in virtu' di una decisione del tribunale dello Stato richiesto. Ciascuno Stato Contraente puo', tuttavia, attribuire ad altre autorita' il potere di prendere tali decisioni se la pena da eseguirsi e' costituita solo da un'ammenda o una confisca e se tali decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
