1. Le competenti autorita' dello Stato richiesto cesseranno l'esecuzione non appena vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda di revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza di cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto all'esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l'abbia pagata all'autorita' competente dello Stato richiedente. 2. Lo Stato richiedente dovra', senza indugio, informare lo Stato richiesto circa qualsiasi decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio che provochino la decadenza dell'esecuzione, in conformita' con quanto previsto al paragrafo che precede.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art12 · fonte su Normattiva