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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti, con la seguente modificazione:

[9]Nell'art. 1, le parole: «a tutto il 30 giugno 1938-XVI» sono sostituite dalle altre: «a tutto il 31 dicembre 1938-XVII».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Solmi - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-17;775~art1 · fonte del testo