[1]Il testo dell'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal testo seguente:

[3]Il numero dei rappresentanti eletti in ogni stato membro e' fissato come segue:

[4]Belgio 24 Danimarca 16 Germania (R. f.) 81 Grecia 24 Spagna 60 Francia 81 Irlanda 15 Italia 81 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 25 Portogallo 24 Regno Unito 81"

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art10 · fonte su Normattiva