[1]Il testo dell'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal testo seguente:
[2]"Articolo 2
[3]Il numero dei rappresentanti eletti in ogni stato membro e' fissato come segue:
[4]Belgio 24 Danimarca 16 Germania (R. f.) 81 Grecia 24 Spagna 60 Francia 81 Irlanda 15 Italia 81 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 25 Portogallo 24 Regno Unito 81"
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
